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Sez. 1 - , Sentenza n. 7894 del 21/11/2019 Ud. (dep. 27/02/2020) Rv. 278077 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | Foglio di via obbligatorio - Mancanza dell'ordine di rientro nel luogo di residenza e del divieto di ritorno - Conseguenza - Illegittimità del provvedimento - Sussistenza - Configurabilità del reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278077-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni necessarie ed inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; ne consegue che la mancanza di una delle due imposizioni, determinando l'illegittimità dell'atto amministrativo, sindacabile dal giudice penale, fa venir meno il presupposto logico e giuridico della fattispecie legale tipica del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la sussistenza del reato in relazione a foglio di via obbligatorio emesso nei confronti di un soggetto senza fissa dimora contenente il solo ordine di allontanamento.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2, Costituzione art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)