Sez. 1 - , Sentenza n. 36653 del 03/06/2019 Ud. (dep. 29/08/2019) Rv. 276866 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | Foglio di via obbligatorio - Mancanza dell’ordine di rientro nel luogo di residenza e del divieto di ritorno - Illegittimità del provvedimento - Sussistenza - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO
In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)