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Sez. 1 - , Sentenza n. 33108 del 19/03/2019 Ud. (dep. 23/07/2019) Rv. 276410 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | Mancanza dell’ordine di rientro nel luogo di residenza o del divieto di rientro - Illegittimità del provvedimento amministrativo - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276410-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Fattispecie relativa a provvedimento carente dell'ordine di rientro nel comune di residenza in cui la Corte ha ritenuto irrilevante che, con riferimento alla condizione di soggetto senza fissa dimora del ricorrente, la legge prescriva l'iscrizione d'ufficio nei registri anagrafici del comune di nascita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)