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Sez. 5, Sentenza n. 11920 del 27/10/2004 Ud. (dep. 25/03/2005) Rv. 231702 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - IN GENERE | Potere del giudice - Integrale sostituzione della motivazione - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231702-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - IN GENERE

In tema di appello, non costituisce motivo di nullità della sentenza di primo grado una motivazione totalmente errata, potendo il secondo giudice, che ritenga di confermare il dispositivo della sentenza di primo grado, sostituire integralmente la motivazione di questa. (Fattispecie nella quale l'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 468 cod. pen. (uso di sigillo contraffatto), era stato condannato dal giudice che tuttavia aveva poi redatto una motivazione riguardante la diversa fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. (ricettazione). La corte d'appello, ritenendo rilevante la statuizione contenuta nel dispositivo, ha argomentato in ordine alla configurazione del reato di falso e la Cassazione ha confermato la legittimità della sentenza impugnata, escludendo che si versasse in una fattispecie di condanna per fatto diverso da quello contestato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)