Sez. L, Sentenza n. 2679 del 23/04/1985 (Rv. 440467 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - USO OCCASIONALE DA PARTE DI UN ARTIGIANO DELL'AUTOVETTURA - SUSSISTENZA DEL RISCHIO TUTELATO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - USO OCCASIONALE DA PARTE DI UN ARTIGIANO DELL'AUTOVETTURA - SUSSISTENZA DEL RISCHIO TUTELATO - ESCLUSIONE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'uso da parte di un artigiano (nella specie, tappezziere) di un'autovettura solo occasionalmente per recarsi al domicilio dei clienti, e non anche per il trasporto dei manufatti, non realizza il rischio d'infortunio presupposto dall'art. 4, terzo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per l'assoggettamento all'Assicurazione giacché il rischio tutelato è solo quello connesso intrinsecamente all'attività tipica e peculiare dell'artigiano e non anche quello relativo ad attività marginali ed occasionali. (V 6599/82, mass n 424233; (V 1870/82, mass n 419719).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)