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Sez. L, Sentenza n. 1438 del 10/02/1987 (Rv. 450896 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - FASE MATERIALE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA - ATTIVITÀ DI DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450896-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - FASE MATERIALE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA - ATTIVITÀ DI DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE.*

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, approntata per gli artigiani dall'art. 4 n. 3 d.P.R. n. 1124 del 1965, riguarda unicamente la fase materiale dell'attività lavorativa e non anche quella inerente alla direzione e all'amministrazione dell'impresa. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva escluso che costituisse infortunio in itinere quello occorso ad un artigiano mentre si recava presso alcuni clienti per acquisire gli ordini). (V 2679/85, mass n 440467; (V 6599/82, mass n 424233; (V 3918/81; mass n 414577).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)