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Sez. 5, Sentenza n. 4861 del 02/04/2001 (Rv. 545450 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE | Vendita di un suolo - Presunzione di trasferimento del fabbricato costruito sul suolo - Superamento - Condizioni - Dichiarazione delle parti di appartenenza del fabbricato all'acquirente - Inidoneità.
Stato
decisa il 2001-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545450-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE

In tema di imposta di registro con riguardo alla vendita di un suolo, la presunzione prevista all'art. 24 del d.P.R. n. 131/1986 di trasferimento delle accessioni all'acquirente dell'immobile, salvo che siano state escluse espressamente dalla vendita, comporta il trasferimento anche del fabbricato costruito sul suolo, e non può ritenersi vinta quando le parti abbiano escluso dalla vendita il fabbricato concordemente dichiarando che la proprietà dello stesso già appartiene all'acquirente, atteso che in considerazione del fatto che il fabbricato costruito sul suolo appartiene, per il principio di accessione di cui all'art. 934 cod. civ., al soggetto che risulta formalmente proprietario di quest'ultimo, è necessario che, con lo stesso atto di trasferimento del suolo, il venditore abbia riservato a sè stesso o ad altri la proprietà del fabbricato, così costituendo sull'immobile alienato un diritto di proprietà superficiaria a favore proprio o di terzi, ai sensi dell'art. 952 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)