Sez. 5, Sentenza n. 4623 del 27/03/2003 (Rv. 561523 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE | Suolo - Vendita - Fabbricato su di esso costruito - Presunzione di trasferimento - Superamento - Condizioni - Dichiarazione delle parti di appartenenza del fabbricato all'acquirente - Idoneità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE
In tema di imposta di registro, con riguardo alla vendita di un suolo, la presunzione, prevista dall'art. 24 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - e, nella previgente disciplina, dall'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, - di trasferimento delle accessioni all'acquirente dell'immobile, salvo che siano state escluse espressamente dalla vendita, comporta il trasferimento anche del fabbricato costruito sul suolo, e non può ritenersi vinta per il solo fatto le parti lo abbiano escluso dalla vendita concordemente dichiarando essere stato il manufatto edificato a cura e spese dello stesso acquirente, atteso che in una siffatta ipotesi, in considerazione del fatto che il fabbricato costruito sul suolo appartiene, per il principio di accessione posto dall'art. 934 cod. civ., al soggetto che risulta formalmente proprietario di quest'ultimo, è necessario fornire idonea prova dell'edificazione da parte dell'acquirente, preceduta da atto scritto di data certa, avente contenuto derivativo - costitutivo, e cioè di attribuzione di un diritto di superficie in favore dei futuri acquirenti del suolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)