Sez. 5, Sentenza n. 3559 del 12/03/2002 (Rv. 553002 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE | Vendita di terreno - Presunzione di trasferimento del fabbricato in precedenza costruito sul suolo dall'acquirente - Superamento - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE
In tema di imposta di registro, la vendita di un terreno in favore del soggetto che su di esso abbia in precedenza costruito un fabbricato comporta, in base alla presunzione di trasferimento delle accessioni (salvo che siano espressamente escluse dalla vendita) prevista dall'art. 24 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il trasferimento anche di tale fabbricato, quando esso sia stato acquistato dal venditore per effetto di accessione (in assenza di atto derogativo dell'art. 934 del codice civile), e non sia stato nel frattempo separatamente alienato con altro contratto, né con la vendita del terreno il venditore abbia riservato a sè stesso o ad altri la proprietà dell'edificio.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)