Sez. 1, Sentenza n. 1925 del 22/03/1996 Cc. (dep. 19/04/1996) Rv. 204402 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Ordinanza di custodia cautelare emessa dopo revoca di precedenti provvedimento coercitivo - Rimedio di merito esperibile - È il riesame.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere
Anche nei confronti di ordinanza di custodia cautelare emessa successivamente alla revoca di precedente ordinanza il rimedio di merito esperibile è il riesame, e non l'appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)