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Sez. 3, Sentenza n. 3726 del 28/03/2000 (Rv. 535109 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE | Rilievo - Natura di eccezione in senso stretto - Esclusione - Natura di difesa - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535109-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE

L'interruzione della prescrizione costituisce oggetto di una difesa e non di un'eccezione in senso stretto, cosicché il giudice deve rilevare d'ufficio i fatti che l'hanno determinata, se essi risultano da prove acquisite al processo, e non è necessario che la parte difendendosi dall'eccezione di prescrizione opponga espressamente la prima intervenuta interruzione. Ciò perché la prescrizione si basa non solo sul passaggio del tempo, ma sul mancato esercizio del diritto per un tempo determinato, cosicché quando il diritto è stato in precedenza esercitato, l'eccezione di prescrizione non è fondata e il giudice, dovendo applicare il diritto al fatto, deve dichiararlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)