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Sez. 2, Sentenza n. 833 del 14/03/1968 (Rv. 332125 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - IMMISSIONI - AZIONI A DIFESA DELLE IMMISSIONI ILLECITE - NATURA - DIFETTO DI PRETESA DI UN DIRITTO REALE LIMITATO SULLA COSA - AZIONE PERSONALE DI RISARCIMENTO DEL DANNO MEDIANTE REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA.*
Stato
decisa il 1968-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332125-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - IMMISSIONI - AZIONI A DIFESA DELLE IMMISSIONI ILLECITE - NATURA - DIFETTO DI PRETESA DI UN DIRITTO REALE LIMITATO SULLA COSA - AZIONE PERSONALE DI RISARCIMENTO DEL DANNO MEDIANTE REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA.*

L'Azione diretta ad impedire le immissioni intollerabili provenienti dal fondo del vicino non puo considerarsi senz'altro un'Azione reale a difesa della proprieta, perche, ove la violazione materiale della sfera giuridica altrui non sia accompagnata dalla pretesa di un diritto reale limitato sulla cosa, l'Azione ha carattere essenzialmente personale, a nulla rilevando che il diritto a pretendere l'eliminazione dell'attivita materiale commessa dal terzo sia sorta a causa della lesione dolosa o colposa del diritto reale. In quest'ultima ipotesi la domanda rivolta ad ottenere la mera rimozione della situazione lesiva dell'altrui diritto di proprieta esorbita dai limiti della negatoria di cui all'art. 949 cod.civ. e va compresa nell'Azione di risarcimento del danno mediante reintegrazione in Forma specifica.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)