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Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 03/04/2000 (Rv. 535265 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Agente con rappresentanza di compagnia di assicurazione - Responsabilità ex art. 2049 cod. civ. dell'assicuratore preponente - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535265-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

La società assicuratrice che si sia avvalsa dell'attività dell'agente, il quale abbia agito con rappresentanza della preponente, è tenuta, per il disposto dell'art. 2049 cod. civ, a rispondere dei danni prodotti dall'agente stesso nell'esercizio dell'incombenza affidatagli, essendo irrilevante che non sussista fra di loro un rapporto di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)