Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 03/04/2000 (Rv. 535265 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Agente con rappresentanza di compagnia di assicurazione - Responsabilità ex art. 2049 cod. civ. dell'assicuratore preponente - Configurabilità - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
La società assicuratrice che si sia avvalsa dell'attività dell'agente, il quale abbia agito con rappresentanza della preponente, è tenuta, per il disposto dell'art. 2049 cod. civ, a rispondere dei danni prodotti dall'agente stesso nell'esercizio dell'incombenza affidatagli, essendo irrilevante che non sussista fra di loro un rapporto di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)