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Sez. L, Sentenza n. 4260 del 08/05/1987 (Rv. 453010 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - PRESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - INVALIDITÀ PERMANENTE ASSOLUTA - ASSEGNO MENSILE EX ART. 76 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA DELLA RENDITA - CONFIGURABILITÀ - AZIONE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DI DETTO ASSEGNO - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453010-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - PRESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - INVALIDITÀ PERMANENTE ASSOLUTA - ASSEGNO MENSILE EX ART. 76 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - PRESTAZIONE INTEGRATIVA DELLA RENDITA - CONFIGURABILITÀ - AZIONE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DI DETTO ASSEGNO - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA.*

L'assegno mensile - previsto dall'art. 76 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nei casi di Invalidità permanente assoluta conseguente ad una delle menomazioni elencate nella allegata tabella al n. 3, nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa - costituisce una prestazione integrativa della rendita già concessa. Pertanto l'Azione diretta al suo conseguimento si prescrive - al pari di quella relativa alla rendita stessa - nel termine di tre anni (decorrenti dal momento in cui si verificano le prescritte condizioni) ai sensi dell'art. 112 del citato d.P.R.. (V 1529/86, mass n 448897; (V 1160/86, mass n 444655; (V 4857/85, mass n 442251; (V 6273/84, mass n 437902; (contra 3921/82, mass n 421868; (contra 4317/81, mass n 415001).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 76, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 110 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)