Sez. 3, Sentenza n. 5251 del 11/06/1997 (Rv. 505127 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Soggetto leso non svolgente attività produttiva di reddito - Riduzione della sua capacità lavorativa generica - Risarcibilità della stessa quale danno biologico - Necessità - Autonoma risarcibilità della stessa anche quale danno patrimoniale - Ammissibilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
In caso di illecito che si ponga come lesivo della integrità psico - fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolga attività produttiva di reddito, né sia in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato, con la conseguenza che l'anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, giacché già valutata come danno biologico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)