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Sez. 1, Sentenza n. 634 del 23/01/1987 (Rv. 450351 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - IN GENERE - NORME DELL'ORDINAMENTO INTERNO - CONFLITTO CON REGOLE GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO RICAVATE IN SEDE DI INTERPRETAZIONE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA C.E.E. DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE.*
Stato
decisa il 1987-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450351-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - IN GENERE - NORME DELL'ORDINAMENTO INTERNO - CONFLITTO CON REGOLE GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO RICAVATE IN SEDE DI INTERPRETAZIONE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA C.E.E. DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE.*

Il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, deve essere riconosciuto, anche alla stregua dei principi fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 170 del 1984 e n. 113 del 1985, tanto nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della C.e.E., mediante regolamento, quanto nel caso in cui esso si ponga in contrasto con regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate, in Sede d'interpretazione dell'ordinamento stesso, dalla Corte di giustizia della C.e.E. Nell'Esercizio dei compiti istituzionali affidatile dall'art. 177 del trattato. Pertanto, alla stregua dei criteri cui deve ispirarsi l'Azione di ripetizione di Tributi nazionali indebitamente riscossi, secondo le indicazioni fornite dalla predetta Corte di giustizia, con le sentenze del 10 luglio 1980 (in cause 826 ed 811 del 1979) e del 9 novembre 1983 (in causa 199 del 1982), deve essere disapplicato l'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982 n. 688 (convertito in legge 27 novembre 1982 n. 873), tenuto conto che tale norma, nel subordinare l'Azione di ripetizione, con portata retroattiva anche con riguardo a Tributi versati prima della sua entrata in vigore, alla prova documentale della mancata traslazione del relativo Onere su altri soggetti, viene ad incidere sulla stessa possibilità di far valere in giudizio il diritto di rimborso praticamente impedendo la tutela giurisdizionale del diritto medesimo. Da tanto consegue che la indicata Azione di ripetizione (nella specie, avente ad oggetto somme versate per tasse sanitarie) resta soggetta, in conformità dell'ordinamento comunitario, alle Disposizioni generali che regolano la condictio indebiti (art. 2033 codice civile) e, quindi, deve ritenersi esperibile indipendentemente dalla prova della mancata traslazione su terzi dell'Onere fiscale. Ne è possibile una disapplicazione soltanto parziale della norma, limitata alla sola parte relativa alla prova, stante l'indivisibilità dei precetti in essa contenuti. (V 4558/86, mass n 447296; (V 3339/86, mass n 446303; (V 1200/86, mass n 444680; (V 5129/85, mass n 442448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)