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Sez. L, Sentenza n. 1271 del 03/02/1995 (Rv. 490261 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA | Norma dell'ordinamento interno - Incompatibilità col diritto comunitario - Inapplicabilità di detta norma - Contrasto con norme regolamentari o con regole generali dell'ordinamento comunitario ricavate in sede d'interpretazione da parte della Corte di Giustizia - Rilevanza - Direttive comunitarie rimaste inattuate dopo la scadenza del termine per la loro attuazione - Applicabilità diretta - Limiti.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490261-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA

Nel quadro del più generale principio secondo cui il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea, nell'esercizio dei compiti istituzionali che ad essa sono attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957 (reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957 n. 1203), le direttive comunitarie, una volta rimaste inattuate dopo la scadenza del termine assegnato per la loro attuazione, devono ritenersi direttamente applicabili (con relativa disapplicazione delle contrastanti norme interne), nei limiti (come precisato dalla Corte di Giustizia) in cui le loro disposizioni siano, da una punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, senza che un diverso regime di efficacia sia configurabile relativamente ai rapporti tra privati.

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 169, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)