Sez. 2, Sentenza n. 3462 del 18/05/1988 (Rv. 458811 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO (DIVIETO DEL) - COESISTENZA DI VENDITA CON UN MUTUO - TRASFERIMENTO IMMEDIATO DELLA PROPRIETÀ - CONFIGURABILITÀ DEL PATTO COMMISSORIO - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO (DIVIETO DEL) - COESISTENZA DI VENDITA CON UN MUTUO - TRASFERIMENTO IMMEDIATO DELLA PROPRIETÀ - CONFIGURABILITÀ DEL PATTO COMMISSORIO - CONDIZIONI.*
Il divieto del patto commissorio ex art. 2744 cod. civ. opera, nel caso di coesistenza di una vendita con un mutuo, solo se risulti che i due negozi siano stati concepiti in una reciproca interdipendenza, tale da rendere manifesto l'intento delle parti di costituire attraverso la vendita una garanzia reale per il mutuante nel senso che la mancata restituzione entro un dato termine della somma mutuata determini il trapasso definito ed irrevocabile del bene al creditore, non avendo Rilevanza che la definitiva attribuzione della proprietà al mutuante si realizzi, sempre in base alla mancata restituzione della somma nel termine fissato, con il consolidamento irreversibile degli effetti traslativi già soltanto in via provvisoria anticipati o con l'irrevocabile prodursi di tali effetti. (V 46/88, mass n 456709; (V 3784/87, mass n 452702; (V 7260/86, mass n 449334).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)