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Sez. 2, Sentenza n. 46 del 11/01/1988 (Rv. 456709 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - VENDITA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE RISOLUTIVA ACCOMPAGNATA DA PATTO DI RISCATTO O DA RETROVENDENDO - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456709-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - VENDITA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE RISOLUTIVA ACCOMPAGNATA DA PATTO DI RISCATTO O DA RETROVENDENDO - NULLITÀ - CONDIZIONI.*

Anche la vendita con patto di riscatto o de retrovendendo ovvero sottoposta a condizione risolutiva, incorre nella sanzione di nullità prevista dall'art. 2744 cod. civ. senza che possa avere Rilevanza l'immediato, effettivo trasferimento della proprietà al mutuante, ove risulti l'intento primario delle parti di costituire con il bene una garanzia reale in funzione del mutuo ed in relazione alla irrevocabilità del trasferimento solo al verificarsi dell'inadempienza del venditore mutuatario, sì da stabilire un nesso teleologico o strumentale fra i due negozi di compravendita e di mutuo. (Conf 3784/87, mass n 452702; (Conf 7260/86, mass n 449334; (Conf 3815/86, mass n 446653; (Conf 3800/83, mass n 428716; (contra 7385/86, mass n 449440; (contra 5967/78, mass n 395799; (contra 1800/76, mass n 380582; (contra 2896/68, mass n 335621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)