Sez. 2, Sentenza n. 9308 del 18/04/2007 (Rv. 596400 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | - Violazione dei limiti di velocità - Rilevazione prima del passaggio del veicolo - Contestazione immediata - Necessità - Accertamento a mezzo di apparecchiatura elettronica tipo "autovelox" - Esonero dalla contestazione immediata - Fondamento - Sindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l'eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poichè l'utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l'"autovelox", rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l'attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, nè sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)