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Sez. L, Sentenza n. 3835 del 12/06/1981 (Rv. 414473 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DELLE INFRAZIONI DEL LAVORATORE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414473-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DELLE INFRAZIONI DEL LAVORATORE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione della gravita delle infrazioni commesse da un lavoratore subordinato, al fine di ritenere sussistente o meno la giusta causa (o il giustificato motivo) di licenziamento, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato. (Conf 3712/79, mass n 400136; (Conf 4530/77, mass n 388132).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)