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Sez. 2, Sentenza n. 8249 del 13/08/1990 (Rv. 468835 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IN GENERE - ESTREMI - INADEMPIMENTO NEL TERMINE CONVENUTO - IMPOSSIBILITÀ DOVUTA AD UN EVENTO VERIFICATOSI SUCCESSIVAMENTE - LIBERAZIONE DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468835-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IN GENERE - ESTREMI - INADEMPIMENTO NEL TERMINE CONVENUTO - IMPOSSIBILITÀ DOVUTA AD UN EVENTO VERIFICATOSI SUCCESSIVAMENTE - LIBERAZIONE DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*

La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione in tanto può verificarsi in quanto, secondo le previsioni degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., concorrano l'elemento obiettivo dell'impossibilità di eseguire la prestazione, in sè e per sè considerata, e quello (subiettivo) dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla Determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un evento verificatosi in un momento successivo. (Conf 2046/76, mass n 380876, sulla prima parte; (Conf 2688/73, mass n 366186, sulla prima parte; (Conf 44/70, mass n 344677, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)