Sez. 2, Sentenza n. 3520 del 23/06/1979 (Rv. 399937 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - CONTENUTO - DILIGENZA RICHIESTA - CONFERIMENTO DI INCARICO RELATIVO ALLA PREPARAZIONE ED ALLA REDAZIONE DI UN ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - PREVIA EFFETTUAZIONE DELLE COSIDDETTE VISURE - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*
NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - CONTENUTO - DILIGENZA RICHIESTA - CONFERIMENTO DI INCARICO RELATIVO ALLA PREPARAZIONE ED ALLA REDAZIONE DI UN ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - PREVIA EFFETTUAZIONE DELLE COSIDDETTE VISURE - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*
La responsabilita del notaio per colpa nell'adempimento delle sue funzioni ha, nei confronti delle parti, natura esclusivamente contrattuale, in quanto, pur essendo tenuto a una prestazione di mezzi e non di risultato, egli deve tuttavia predisporre e impegnare i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato voluto dalle parti, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, sicche la sua opera non puo ridursi a quella di un passivo registratore delle dichiarazioni altrui, ma deve estendersi ad un'attivita preparatoria adeguata: ne consegue che il notaio, quando sia richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, ha l'Obbligo di procedere previamente, senza necessita di uno specifico incarico delle parti, alle cosiddette "visure" (catastale e ipotecaria) allo scopo di individuare esattamente il bene e di verificarne la liberta; da tale Obbligo egli puo essere esonerato, per motivi di urgenza o per altre ragioni, soltanto per concorde ed espressa dispensa delle parti. (Conf 1185/75, mass n 374616; (Conf 450/74, mass n 368168; (Conf 3255/72, mass n 361064).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)