Sez. 3, Sentenza n. 982 del 18/02/1981 (Rv. 411510 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - STIPULAZIONE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - OBBLIGHI DEL NOTAIO - VISURE CATASTALI - INCLUSIONE - CONOSCENZA DA PARTE DEL COMPRATORE DELLA PRESISTENZA DI UNA IPOTECA - IRRILEVANZA.*
NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - STIPULAZIONE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - OBBLIGHI DEL NOTAIO - VISURE CATASTALI - INCLUSIONE - CONOSCENZA DA PARTE DEL COMPRATORE DELLA PRESISTENZA DI UNA IPOTECA - IRRILEVANZA.*
Il notaio e tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto; rientra, pertanto, fra i suoi obblighi, se egli sia richiesto della stipulazione di un contratto di trasferimento immobiliare, il compimento delle attivita preparatorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, delle cosiddette visure catastali ed ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la liberta; tale Obbligo - dal quale egli puo essere esonerato, per motivi di urgenza o per altre ragioni, solo per concorde ed espressa dispensa delle parti - resta fermo anche se trattasi di ipoteca preesistente della quale l'acquirente era a conoscenza e che il venditore si era impegnato a cancellare, essendo la visura, in tal caso, necessaria proprio per accertare l'avvenuto adempimento di tale Obbligo dell'alienante. (Conf 3520/79, mass n 399937; (Conf 1185/75, mass n 374616; (Conf 3255/72, mass n 361064).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)