Sez. 1, Sentenza n. 709 del 30/01/1980 (Rv. 404144 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE - SCOPERTURA DEL CONTO CORRENTE E MANCANZA DI UNA CORRISPONDENTE APERTURA DI CREDITO DA PARTE DELLA BANCA - ESBORSI SUCCESSIVI DELLA BANCA - OBBLIGO DI RIMBORSO IMMEDIATO DA PARTE DEL CORRENTISTA - VERSAMENTI EFFETTUATI DA COSTUI O DA ALTRI PER DELEGAZIONE - NATURA - REVOCATORIA FALLIMENTARE - ESPERIBILITA.*
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE - SCOPERTURA DEL CONTO CORRENTE E MANCANZA DI UNA CORRISPONDENTE APERTURA DI CREDITO DA PARTE DELLA BANCA - ESBORSI SUCCESSIVI DELLA BANCA - OBBLIGO DI RIMBORSO IMMEDIATO DA PARTE DEL CORRENTISTA - VERSAMENTI EFFETTUATI DA COSTUI O DA ALTRI PER DELEGAZIONE - NATURA - REVOCATORIA FALLIMENTARE - ESPERIBILITA.*
Quando il conto corrente bancario sia scoperto, senza una corrispondente apertura di credito da parte della banca, gli ulteriori esborsi dalla stessa effettuati implicano, in assenza di diverse pattuizioni, l'Obbligo del correntista di rimborso immediato, in considerazione dell'esigibilita del correlativo credito. Ne consegue che i versamenti effettuati da detto correntista, o da altri per effetto di delegazione, devono intendersi non come Atti diretti alla formazione di provvista, ma come Atti solutori, e, come tali, sono soggetti alla revocatoria fallimentare, senza possibilita per la banca di opporre in compensazione lo scoperto con essi eliminato o ridotto. (V 5836/78, mass n 395663; (V 3236/75, mass n 377349).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1857, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)