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Sez. 1, Sentenza n. 6430 del 29/10/1983 (Rv. 431167 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VERSAMENTI IN CONTO CORRENTE BANCARIO - ASSOGGETTAMENTO ALLA REVOCATORIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431167-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VERSAMENTI IN CONTO CORRENTE BANCARIO - ASSOGGETTAMENTO ALLA REVOCATORIA - LIMITI.*

I versamenti in conto corrente bancario hanno natura di pagamenti e sono, quindi, soggetti alla revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma secondo, legge fallimentare, soltanto nella ipotesi di conto "scoperto", quando cioè la banca abbia anticipato somme oltre il limite del fido, mentre, nell'ipotesi di conto corrente munito di provvista costituita da un'apertura di credito (cosiddetto conto "passivo"), non è configurabile, durante lo svolgimento del rapporto e fino a quando i prelievi siano contenuti nei limiti del fido, un credito esigibile della banca verso il correntista, ed i versamenti, eseguiti sia direttamente dal cliente sia mediante bonifico di somme provenienti da terzi, consistendo in semplici operazioni di accreditamento dirette a ripristinare la provvista, non hanno funzione solutoria e non sono, perciò, suscettibili di revocatoria, eccettuati i casi di specifica imputazione a titolo di pagamento e quelli in cui la banca abbia anticipatamente chiuso il conto recuperando in proprio favore, con prelievo dalla provvista del correntista, una somma corrispondente al fido utilizzato da quest'ultimo. (V 709/80, mass n 404144; (V 5836/78, mass n 395663; (V 4216/76, mass n 382893; (V 3603/75, mass n 377800; (V 3415/75, mass n 377571; (V 3236/75, mass n 377349; (V 317/75, mass n 373556; (Conf 5413/82, mass n 423180).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)