Sez. 1, Sentenza n. 2353 del 12/04/1984 (Rv. 434390 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - POTERI ED OBBLIGHI DELLA BANCA - INCLUSIONE NEL CONTO CORRENTE DEL CLIENTE DI SOMME RIMESSE DA TERZI - NATURA ED EFFETTI - DISTINZIONI - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL CORRENTISTA - ASSOGGETTABILITÀ DELLE RIMESSE A REVOCATORIA EX ART. 67, SECONDO COMMA, LEGGE FALLIMENTARE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - POTERI ED OBBLIGHI DELLA BANCA - INCLUSIONE NEL CONTO CORRENTE DEL CLIENTE DI SOMME RIMESSE DA TERZI - NATURA ED EFFETTI - DISTINZIONI - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL CORRENTISTA - ASSOGGETTABILITÀ DELLE RIMESSE A REVOCATORIA EX ART. 67, SECONDO COMMA, LEGGE FALLIMENTARE - CONDIZIONI.*
L'inclusione da parte di una banca nel conto corrente del cliente di somme ad essa rimesse da terzi per effetto di "bonifico" a favore del cliente medesimo, costituisce un'operazione che, salvo patto contrario, si inserisce nell'ambito dell'unitario complesso rapporto di conto corrente, e non realizza, quindi, un'obbligazione autonoma della banca ex mandatu di rimettere al mandante le somme riscosse, suscettibile di compensazione legale con il saldo passivo, ma determina una semplice variazione quantitativa del debito del correntista, la quale può configurare, secondo le circostanze del caso, o un atto meramente ripristinatorio della disponibilità del correntista, ovvero un atto direttamente solutorio del debito dello stesso risultante dal saldo contabile, come tale assoggettabile a revocatoria fallimentare in caso di sopravvenuto fallimento del cliente. (nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la statuizione della Corte d'appello che aveva ravvisato nell'accredito al cliente di un bonifico di un terzo un atto solutorio ad Estinzione dello scoperto del conto, in considerazione del fatto che a quell'epoca, il conto, pur non essendo stato ancora formalmente chiuso, risultava "congelato", e mantenuto aperto dalla banca all'esclusivo fine di ottenere il recupero delle somme a suo credito, tanto che la banca stessa aveva rifiutato di rilasciare altri blocchetti di assegni al correntista, privandolo di fatto della possibilità di utilizzare il conto e di effettuare prelievi). (V 5413/82, mass n 423180; (V 709/80, mass n 404144; (V 5836/78, mass n 395663; (Conf 3951/83, mass n 428888).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1853, Cod. Civ. art. 1856, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)