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Sez. 1, Sentenza n. 5413 del 18/10/1982 (Rv. 423180 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE - PROVVISTA COSTITUITA DA APERTURA DI CREDITO - PAGAMENTO DA PARTE DELLA BANCA DI UNA SOMMA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA - AZIONE REVOCATORIA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423180-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE - PROVVISTA COSTITUITA DA APERTURA DI CREDITO - PAGAMENTO DA PARTE DELLA BANCA DI UNA SOMMA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA - AZIONE REVOCATORIA - AMMISSIBILITÀ.*

Nell'ipotesi di conto corrente bancario in cui la provvista sia costituita da un'apertura di credito, ai fini della revocatoria fallimentare, nei confronti della banca, dei versamenti effettuati sul suo conto dal correntista poi fallito (o da terzi), è necessario che dallo svolgimento del conto rimanga accertato che, nel periodo considerato dall'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, si sia verificato (per l'utilizzazione fattane dal correntista) uno "scoperto" del conto per avere la banca pagato, per conto del cliente, una somma superiore a quella postagli a disposizione e che il successivo versamento sia stato imputato dalla banca a pagamento del relativo debito sorto in capo al correntista (stante l'immediata esigibilità del corrispondente credito): solo in questo caso, infatti, può farsi luogo alla revocatoria, poiché, ove tale "scoperto" non si sia verificato, il versamento nel conto (si tratti di un versamento in contanti del correntista, o di un bonifico di somme provenienti da terzi, ovvero di un giroconto) configura un mero accreditamento di somme per la reintegrazione della somma posta dalla banca a disposizione del correntista, di volta in volta decurtata da operazioni passive, che, in sè stesso, non è atto né gratuito, né oneroso e, quindi, non è soggetto alla revocatoria fallimentare, consistendo, invece, in una mera operazione contabile. (V 709/80, mass n 404144; (V 5836/78, mass n 395663).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1842, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)