diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2716 del 25/06/1977 (Rv. 386367 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI PREVISTI DALLA LEGGE N 147 DEL 1962 - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1977-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386367-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI PREVISTI DALLA LEGGE N 147 DEL 1962 - DECORRENZA.*

Anche agli effetti dell'imposta complementare di registro, gli interessi moratori previsti dalla legge 28 marzo 1962, n 147, contenente l'interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n 29, sono dovuti dal contribuente con decorrenza dalla data di Costituzione del rapporto tributario, in quanto essi sono fondati sul ritardo (presuntivamente) imputabile al soggetto passivo del tributo, il quale, essendo destinatario di un Obbligo di collaborazione col fisco circa la Determinazione della base imponibile, e tenuto a dichiarare il valore in comune commercio del bene o del diritto trasferito anche con denunzia integrativa e, in Mancanza, risponde per il ritardo nell'adempimento del tributo complementare, a meno che non provi la non imputabilita del divario tra il prezzo pattuito e il valore venale. (V 2399/76, mass n 381174; (V 4184/74, mass n 372843).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)