Sez. 1, Sentenza n. 4184 del 11/12/1974 (Rv. 372843 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI SUL TRIBUTO COMPLEMENTARE - NATURA - RETTIFICA, DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEL BENE MEDIANTE UN'OFFERTA INTEGRATIVA E VINCOLANTE - INTERESSI - PAGAMENTO - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI SUL TRIBUTO COMPLEMENTARE - NATURA - RETTIFICA, DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEL BENE MEDIANTE UN'OFFERTA INTEGRATIVA E VINCOLANTE - INTERESSI - PAGAMENTO - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
Gli interessi dovuti dal contribuente sul tributo complementare, ai sensi dell'art 3 della legge 26 gennaio 1961 n 29 nonche della legge 28 marzo 1962 n 147, hanno la natura di veri e propri interessi moratori, trovando il loro presupposto nel ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, collegato presuntivamente ad una condotta colposa del contribuente medesimo. Il fenomeno della non imputabilita al contribuente della ritardata riscossione del tributo complementare, idoneo ad escludere l'Obbligo del pagamento degli interessi, puo insorgere anche successivamente alla registrazione dell'atto di trasferimento, cosi come avviene qualora il contribuente rettifichi, mediante un'offerta integrativa e vincolante, i dati relativi al valore risultante dal contenuto dell'atto. In tal caso, infatti, l' amministrazione finanziaria e posta nella possibilita di acquistare immediatamente l'ulteriore ammontare dell'imposta, senza che ne resti precluso l'ulteriore corso del giudizio di congruita, e, pertanto, il pregiudizio derivantele dalla mancata realizzazione di tale possibilita non e piu imputabile, nei limiti di detta rettifica, a fatto del contribuente che resta affrancato dall'Obbligo degli interessi dalla data della rettifica stessa. (Conf 2804'73, mass n 366365; 2695'72, mass n 360333).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)