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Sez. 6, Sentenza n. 46724 del 05/11/2007 Cc. (dep. 14/12/2007) Rv. 238234 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Evasione - Custodia cautelare in carcere - Applicazione indipendentemente dai limiti edittali di pena fissati dall'art. 280 cod. proc. pen. - Possibilità - Fondamento - Applicazione indipendentemente dai limiti edittali di pena di cui all'art. 274 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238234-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In tema di applicazione di misure cautelari in caso di evasione, anche a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, e dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, non è possibile, in presenza di un mero pericolo di fuga, applicare all'evaso la misura della custodia cautelare in carcere all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, poichè, in assenza di un'esplicita previsione derogatoria alla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., l'art. 3 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, continua a derogare espressamente alla sola disposizione di cui all'art. 280 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, a seguito della convalida dell'arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, è stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per l'insussistenza di esigenze cautelari e per la carenza del requisito della irrogabilità di una pena superiore al limite di due anni di reclusione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST., Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)