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Sez. 1, Sentenza n. 1984 del 16/03/2000 Cc. (dep. 06/05/2000) Rv. 215938 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE | Reati in materia di armi ed esplosivi - Previsione del giudizio direttissimo anche fuori dei "casi" previsti dalle norme codicistiche - Derogabilità anche dei "modi" - Esclusione - Conseguente obbligo di osservanza dei termini indicati in dette norme.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215938-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE

L'art.12 bis del D.L.8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n.356, prevede per i reati concernenti le armi e gli esplosivi la celebrazione del giudizio direttissimo anche fuori dei "casi", ma non dei "modi", di cui agli artt.449 e 566 (ora 558) c.p.p. Ne consegue che, dovendosi intendere per "casi" l'arresto in flagranza, il consenso dell'imputato e del pubblico ministero ovvero la confessione dell'accusato, mentre rientra fra i "modi" il rispetto dei termini previsti dai suddetti articoli del codice di rito, tali termini restano comunque inderogabili. (Diff. Sez. I, 21 aprile 2000 n. 4978, Grancini ed altri, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 bis CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)