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Sez. 1, Sentenza n. 4978 del 21/03/2000 Ud. (dep. 21/04/2000) Rv. 216224 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE | Reati in materia di armi ed esplosivi - Previsione del giudizio direttissimo anche fuori dei "casi" previsti dalle norme codicistiche - Derogabilità anche dei relativi termini - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216224-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE

L'art.12 bis del d.l. 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge n.356 del 1992, nel prevedere per i reati concernenti le armi e gli esplosivi la celebrazione del giudizio direttissimo anche fuori dei "casi" di cui all'art.449 cod.proc.pen., comporta la possibilità di celebrare il rito anche se non sono stati osservati i termini di cui allo stesso art.449 del codice di rito. Tale interpretazione trova conferma nell'art.452, comma 1, cod.proc.pen., il quale stabilisce che "Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art.449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero". Tale norma, infatti, dettata per il giudizio direttissimo tipico, non esperibile oltre i termini dettati dall'art.449, include evidentemente i termini medesimi nei "casi", intesi quali presupposti processuali e temporali del rito, e non nei "modi" nei quali il rito medesimo, se ammissibile, deve svolgersi. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha disatteso l'eccezione del ricorrente, il quale deduceva che la deroga in materia di armi ed esplosivi riguardasse i "casi", ma non i "modi" del giudizio direttissimo tipico, fra i quali ultimi dovevano ritenersi compresi anche i termini previsti dall'art.449 cod.proc.pen.).

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 bis CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)