Sez. 1, Sentenza n. 27657 del 30/05/2007 Cc. (dep. 12/07/2007) Rv. 237024 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE | Previsione del giudizio direttissimo per casi particolari - Limite temporale di instaurazione del rito - Derogabilità, oltre che dei "casi", anche dei relativi "termini" - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE
È abnorme il provvedimento con cui il tribunale dispone la restituzione degli atti al P.M. per l'inosservanza dei termini previsti dall'art. 449 cod. proc. pen., in relazione all'instaurazione del giudizio direttissimo per i reati in materia di armi ed esplosivi, in quanto, comportando una illegittima regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, deve considerarsi emesso al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, affermando che ogniqualvolta particolari disposizioni di legge prevedano come obbligatorio tale giudizio, anche fuori dei "casi" previsti dall'art. 449 cod. proc. pen., deve ritenersi che la deroga si estenda ai "termini" indicati nel medesimo articolo, compresi nei "casi", intesi quali presupposti processuali e temporali del rito, e non nei "modi" nei quali il giudizio direttissimo, se ammissibile, deve svolgersi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 895 art. 14, Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)