Sez. 1, Sentenza n. 10368 del 11/02/2004 Cc. (dep. 04/03/2004) Rv. 227231 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE | Reati per i quali è prevista l'obbligatorietà del giudizio direttissimo - Derogabilità, oltre che dei "casi", anche dei relativi "termini" - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE
In tema di giudizio direttissimo, ogniqualvolta particolari disposizioni di legge prevedano come obbligatorio (salva la necessità di speciali indagini) tale giudizio, anche fuori dei "casi" previsti dall'art. 449 cod. proc. pen., deve ritenersi che la deroga comprenda i "termini" indicati nel medesimo articolo, compresi nei "casi", intesi quali presupposti processuali e temporali del rito, e non nei "modi" nei quali il giudizio direttissimo, se ammissibile, deve svolgersi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 CORTE COST., Legge 13/10/1975 num. 654 art. 3, Decreto Legge 26/04/1993 num. 122 art. 5 com. 1, Decreto Legge 26/04/1993 num. 122 art. 6 com. 6 CORTE COST., Legge 25/06/1993 num. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)