Sez. L, Sentenza n. 5969 del 25/05/1991 (Rv. 472385 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Spettanze ex art. 18 st. lavoratori - Limiti - Continuazione del rapporto per immediata revoca del licenziamento - Rilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno
La previsione dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, concernente il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato al risarcimento del danno, pur avendo carattere sanzionatorio (con presunzione invincibile di danno in misura pari ad almeno cinque mensilità) dell'illegittimo esercizio del recesso da parte del datore di lavoro, non è applicabile nel caso in cui il rapporto di lavoro, a seguito dell'immediata revoca del licenziamento, non abbia subito alcuna soluzione di continuità.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)