diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 26073 del 12/12/2007 (Rv. 601360 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamento illegittimo - Revoca - Risarcimento del danno subito dal lavoratore riassunto ex art. 8 della legge n. 604 del 1966 - Esclusione - Risarcimento di danni ulteriori - Configurabilità - Prova del nesso causale con il recesso - Necessità.
Stato
decisa il 2007-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601360-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

La revoca del licenziamento illegittimo avvenuta prima dell'impugnativa giudiziale, ove il lavoratore abbia ripreso il suo posto, non importa il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno ex art. 8 della legge n. 604 del 1966, atteso che tale norma pone il risarcimento come alternativo al ripristino del rapporto; resta peraltro salvo il risarcimento di eventuali danni ex art. 1218 cod. civ., ad esempio per retribuzione ritardata o inferiore al dovuto o per il carattere ingiurioso del licenziamento o per il nocumento alla salute del lavoratore per il quale sia provata la derivazione causale dal recesso medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)