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Sez. 3, Sentenza n. 4325 del 14/03/1984 Ud. (dep. 10/05/1984) Rv. 164120 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SITUAZIONI PREGRESSE - INCIDENZA - LIMITE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164120-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SITUAZIONI PREGRESSE - INCIDENZA - LIMITE - RAGIONE - FATTISPECIE.*

La perdita di efficacia che la norma subisce, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte che ne dichiari l'incostituzionalità, produce conseguenze assimilabili a quelle dell'annullamento, poiché colpisce la norma fin dalla sua origine, eliminandola dall'ordinamento e rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici, con incidenza, anche sulle situazioni pregresse verificatesi nello svolgimento del giudizio, salvo il limite invalicabile del giudicato o derivante da rapporti comunque divenuti irrevocabili. (in base a tale principio, la Corte ha annullato con rinvio al tribunale dei minorenni, una sentenza emessa, in caso di minore concorrente con maggiorenne, dal tribunale ordinario in data antecedente alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 9 R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)