Sez. L, Sentenza n. 10741 del 02/12/1996 (Rv. 500977 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - LICENZIAMENTO | Opzione per il pensionamento posticipato ex art. 6, primo comma, D.L. n. 791 del 1981 - Domanda o liquidazione di pensione successivamente intervenute a seguito del collocamento in quiescenza da parte del datore di lavoro - Effetti - Esaurimento del rapporto preclusivo dell'applicazione di Corte Cost. n. 226 del 1990 estendente agli autoferrotranvieri la facoltà di opzione - Configurabilità - Esclusione - Disciplina sull'impugnazione del licenziamento ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Inapplicabilità.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - LICENZIAMENTO
Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la richiesta o la liquidazione della pensione dopo l'avvenuto esercizio dell'opzione per il pensionamento posticipato (concessa dall'art. 6, primo comma, del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982 n. 54, ai lavoratori che al raggiungimento dell'età pensionabile non abbiano conseguito la massima anzianità contributiva) - in quanto necessitate dal precedente collocamento in quiescenza del lavoratore ad opera del datore di lavoro che abbia ritenuto inapplicabile tale facoltà di opzione prima dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale 8 maggio 1990 n. 226 (dichiarativa della illegittimità di detta norma nella parte in cui non prevede la sua applicazione a detta categoria di lavoratori) -, non costituiscono atti tali da determinare l'esaurimento del rapporto di lavoro e quindi non precludono lo spiegamento degli effetti derivanti, in relazione anche alla pronuncia della Corte costituzionale, dalla opzione precedentemente esercitata, né un analogo effetto preclusivo consegue alla mancata contestazione dell'atto di collocamento a riposo nel termine per l'impugnativa del licenziamento previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, non applicabile al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, in considerazione della specialità della disciplina delle fattispecie costitutive e delle successive vicende del rapporto in questione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)