Sez. 1, Sentenza n. 1267 del 14/03/1978 (Rv. 390626 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - STATO DI ABBANDONO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - STATO DI ABBANDONO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
In tema di adozione speciale, al fine della dichiarazione di adottabilita di un minore con genitori conosciuti ed esistenti, lo stato di abbandono, da riscontrarsi con riferimento al momento della dichiarazione medesima, non postula un'esplicita e definitiva volonta dei genitori di non provvedere piu alle esigenze morali e materiali del figlio, essendo invece sufficiente il verificarsi di un'obiettiva e non transitoria carenza di quel minimo di cura materiale, di calore affettivo e di aiuto psicologico necessari perche la personalita del minore possa svilupparsi in modo normale. Detto stato di abbandono, peraltro, puo essere escluso, perche dovuto a forza maggiore, solo quando si accertino situazioni temporanee, e non ovviabili, che siano tali da impedire ai genitori di porre in atto la loro chiara e decisa intenzione di provvedere alle necessita del figlio, non appena le situazioni stesse vengano meno, e, quindi, non sulla mera base della considerazione delle loro difficolta economiche, o dei loro generici propositi di mantenere in futuro una condotta rispondente alle esigenze del minore, che non si traducano in una concreta ed effettiva disponibilita in tal senso. (V 941/77, mass n 384558; (V 3074/76, mass n 381850).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 octies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)