Sez. L, Sentenza n. 3015 del 27/03/1987 (Rv. 452112 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - USO DI APPARECCHI FUNZIONANTI AD ENERGIA ELETTRICA A BASSO VOLTAGGIO DA PARTE DI DIPENDENTI CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - USO DI APPARECCHI FUNZIONANTI AD ENERGIA ELETTRICA A BASSO VOLTAGGIO DA PARTE DI DIPENDENTI CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*
L'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione all'uso di apparecchi - come i terminali - video, sia pure funzionanti ad energia elettrica a basso voltaggio - la cui pericolosità è presunta iuris et de iure, sussiste anche in relazione a dipendenti con qualifica impiegatizia che di detti apparecchi si servano in modo sistematico ed abituale, ancorché non continuativo, a nulla rilevando che l'uso stesso sia accessorio e strumentale, o quantitativamente marginale, rispetto all'attività principale. (V 2975/85, mass n 440700; (V 4918/81, mass n 415670; (V 5101/79, mass n 401743).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)