Sez. L, Sentenza n. 9126 del 04/09/1990 (Rv. 469181 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - OGGETTO - FUNZIONE SUPPLETIVA RISPETTO ALL'ONERE DELLA PROVA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - OGGETTO - FUNZIONE SUPPLETIVA RISPETTO ALL'ONERE DELLA PROVA - INAMMISSIBILITÀ.*
L'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 cod. proc. civ. - che costituisce provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, censurabile in Sede di legittimità solo per vizio di motivazione - deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi; non può quindi in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'Onere della prova a carico della parte istante. (V 6734/88, mass n 460998; (V 5322/88, mass n 464453).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)