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Sez. L, Sentenza n. 2019 del 22/02/1995 (Rv. 490638 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Potere del giudice - Mancato esercizio neppure motivato - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490638-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE

L'ordine di esibizione di documenti è rimesso al criterio discrezionale del giudice di merito, per cui non è censurabile in sede di legittimità il mancato esercizio, da parte di detto giudice, di tale potere, anche se del tutto privo di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)