Sez. L, Sentenza n. 2019 del 22/02/1995 (Rv. 490638 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Potere del giudice - Mancato esercizio neppure motivato - Incensurabilità in cassazione.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE
L'ordine di esibizione di documenti è rimesso al criterio discrezionale del giudice di merito, per cui non è censurabile in sede di legittimità il mancato esercizio, da parte di detto giudice, di tale potere, anche se del tutto privo di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)