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Sez. U, Sentenza n. 2982 del 16/05/1984 (Rv. 435023 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INDENNITÀ "UNA TANTUM" DOVUTA DALL'INAM IN FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO, IN VIA SOSTITUTIVA DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA ED A CARICO DELL'APPOSITO FONDO INTERNO - CONTROVERSIA VERTENTE SULLA SPETTANZA O MENO DI DETTA INDENNITÀ "UNA TANTUM" - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESTENSIONE DI DETTA GIURISDIZIONE ALLE PRETESE STRETTAMENTE ACCESSORIE.*
Stato
decisa il 1984-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435023-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INDENNITÀ "UNA TANTUM" DOVUTA DALL'INAM IN FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO, IN VIA SOSTITUTIVA DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA ED A CARICO DELL'APPOSITO FONDO INTERNO - CONTROVERSIA VERTENTE SULLA SPETTANZA O MENO DI DETTA INDENNITÀ "UNA TANTUM" - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESTENSIONE DI DETTA GIURISDIZIONE ALLE PRETESE STRETTAMENTE ACCESSORIE.*

L'indennità "una tantum" dovuta dall'INAM in favore dei propri dipendenti cessati dal servizio, in via sostitutiva dell'indennità di buonuscita ed a carico dell'apposito fondo interno, non integra una prestazione assicurativa o previdenziale, ma un trattamento inerente al rapporto di pubblico impiego, correlato a diritti ed obblighi direttamente scaturenti dal rapporto stesso. Ne consegue che la controversia vertente sulla spettanza o meno di detta indennità "una tantum", ancorché promossa dal dipendente per denunciare l'illegittimità del comportamento dell'ente, consistente nell'aver prima corrisposto tale indennità, e nell'averla poi trattenuta, a titolo di pretesa ripetizione d'indebito, su altre spettanze dovute (nella specie, indennità di buonuscita e pensione integrativa), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale giurisdizione si estende anche alle pretese strettamente accessorie a detta indennità, come quella di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito, che vengano fondate sul mero fatto obiettivo del ritardo nell'adempimento. (V 2243/83, mass n 427085; (V 2021/83, mass n 426876; (V 3022/79, mass n 399367).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)