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Sez. U, Sentenza n. 2021 del 23/03/1983 (Rv. 426876 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - INAM - CONTROVERSIA CON UN DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO PER IL RICONOSCIMENTO ED IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ "UNA TANTUM" - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1983-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426876-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - INAM - CONTROVERSIA CON UN DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO PER IL RICONOSCIMENTO ED IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ "UNA TANTUM" - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La domanda proposta nei confronti dell'INAM da un dipendente collocato a riposo, per conseguire il riconoscimento ed il pagamento dell'indennità "una tantum" che l'istituto medesimo, a mezzo di apposito fondo per il personale, corrisponde agli impiegati che cessano dal servizio senza diritto alla pensione integrativa, investe un trattamento di quiescenza di natura sostanzialmente retributiva, che trova titolo immediato e diretto nel pregresso rapporto di pubblico impiego, non in un distinto rapporto previdenziale, e, pertanto, spetta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 4825/80, mass n 408653; (V 3022/79, mass n 399367).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)