diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 26/02/1983 (Rv. 426297 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITÀ - CIRCOSTANZE ACCERTATE IN ALTRA SENTENZA DA CUI RISULTI INDIRETTAMENTE LA MATERNITÀ - AUTONOMA VALUTAZIONE DEL GIUDICE ADITO - NECESSITÀ - ADESIONE ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI ESEGUITA DALL'ALTRO GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426297-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITÀ - CIRCOSTANZE ACCERTATE IN ALTRA SENTENZA DA CUI RISULTI INDIRETTAMENTE LA MATERNITÀ - AUTONOMA VALUTAZIONE DEL GIUDICE ADITO - NECESSITÀ - ADESIONE ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI ESEGUITA DALL'ALTRO GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La necessità che il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di maternità naturale proceda ad una diretta ed autonoma valutazione delle circostanze accertate con altra sentenza civile o penale da cui la maternità indirettamente risulta, non implica che debbano essere nuovamente esibiti e direttamente riesaminati i documenti presi in considerazione nell'altro giudizio, o che debbano essere riprodotti o ripetuti le prove o gli accertamenti ivi già compiuti, e non esclude che l'acquisizione o l'utilizzazione di quegli elementi e circostanze possa avvenire mediante adesione alla ricostruzione dei fatti eseguita dall'altro giudice, quando risulti che a tale adesione il giudice della dichiarazione giudiziale di maternità sia pervenuto attraverso un autonomo vaglio critico delle prove già raccolte e delle argomentazioni e deduzioni proposte dalle parti. (V 4267/81, mass n 414942; (V 393/80, mass n 403772; (V 1664/79, mass n 398016).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)