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Sez. 3, Sentenza n. 6857 del 16/12/1988 (Rv. 461107 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SCADENZA AD UNO DEI TERMINI FISSATI DALL'ART. 67, PRIMO COMMA, LETTERA A), B) E C) DELLA PREDETTA LEGGE - CESSAZIONE PER SPIRARE DEL TERMINE - PREVENTIVA DISDETTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONI DELL'ART. 69 DI DETTA LEGGE EX ART. 1 D.L. N. 579 DEL 1986 - AMBITO D'APPLICAZIONE - INCIDENZA SULLE SCADENZE DI CONTRATTI STABILITA DALL'ART. 67 DELLA PREDETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461107-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SCADENZA AD UNO DEI TERMINI FISSATI DALL'ART. 67, PRIMO COMMA, LETTERA A), B) E C) DELLA PREDETTA LEGGE - CESSAZIONE PER SPIRARE DEL TERMINE - PREVENTIVA DISDETTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONI DELL'ART. 69 DI DETTA LEGGE EX ART. 1 D.L. N. 579 DEL 1986 - AMBITO D'APPLICAZIONE - INCIDENZA SULLE SCADENZE DI CONTRATTI STABILITA DALL'ART. 67 DELLA PREDETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*

I contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, soggetti a proroga legale ed in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, cessano per spirare del termine senza necessità di preventiva disdetta ex art. 1596 cod. civ. alle scadenze indicate alle lettere a) b) e C) del primo comma dell'art. 67 della citata legge, scadenze prorogate di due anni ai sensi dell'art. 15 bis del decreto legge 23 gennaio 1982 n. 9 (convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94), atteso che a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma nono bis del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5 aprile 1985 n. 118 (sentenza n. 108 del 1986 della Corte costituzionale), è venuto meno l'ulteriore rinnovo per altri sei anni disposto dalla norma caducata, con conseguente ripristino di quella precedentemente abrogata (art. 69 della legge sull'equo canone che richiama l'art. 67), a nulla rilevando la successiva entrata in vigore del d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987 n. 15, il quale modificando nuovamente l'art. 69 citato, ne ha ristretto la portata alla sola disciplina del diritto di prelazione (art. 1), lasciando immutate le scadenze dei contratti stabilite dall'art. 67 come sopra integrato ed interpretato. (V 8876/87, mass n 456230; (V 4965/87, mass n 453590; (V Corte cost. 108/86; (V 266/85, mass n 438490; (V 265/85, mass n 438489).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 15 bis CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 1 bis com. 9 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)