Sez. 4, Sentenza n. 2100 del 14/07/1997 Cc. (dep. 23/07/1997) Rv. 209288 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sentenza di condanna frattanto intervenuta - Valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - Esclusione - Competenza del giudice dell'impugnazione principale - Richiamo della sentenza n. 71 del 1996 della Corte costituzionale.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, al giudice dell'impugnazione è preclusa ogni valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza allorché, nel frattempo, sia intervenuta sentenza di condanna dell'imputato: in tal caso -come si ricava dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 1996- l'apprezzamento degli indizi deve considerarsi definitivamente rimesso al giudice dell'impugnazione principale. (V. Corte Cost. 9600071 n. 36510).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)