Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 07/10/1998 (Rv. 519494 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Impugnazione - Controllo da parte della Cassazione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
Le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità a norma dell'art 113, comma secondo cod. proc. civ. sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per violazione dei principi costituzionali, per errori "in procedendo" e con esclusione di quelli "in iudicando", mentre vizi della motivazione della sentenza possono dedursi esclusivamente nell'ipotesi in cui la motivazione stessa è stata omessa o è apparente, o nell'ipotesi in cui si invochi che questa è priva di razionalità e coerenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)