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Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 07/10/1998 (Rv. 519494 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Impugnazione - Controllo da parte della Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519494-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

Le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità a norma dell'art 113, comma secondo cod. proc. civ. sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per violazione dei principi costituzionali, per errori "in procedendo" e con esclusione di quelli "in iudicando", mentre vizi della motivazione della sentenza possono dedursi esclusivamente nell'ipotesi in cui la motivazione stessa è stata omessa o è apparente, o nell'ipotesi in cui si invochi che questa è priva di razionalità e coerenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)