Sez. 3, Sentenza n. 1784 del 20/02/1998 (Rv. 512814 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Natura e differenze con il giudizio di equità del conciliatore - Impugnazioni - Condizioni e limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
L'attuale formulazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di decisioni del giudice di pace rese secondo equità sancisce una tipologia di giudizio "eccezionale" rispetto al principio della legalità della decisione giudiziaria (a differenza di quanto previsto dalla norma predetta nella sua originaria formulazione relativa al giudice conciliatore, tenuto ad "osservare i principi regolatori della materia"), trattandosi, nella specie, di un tipo di equità cosiddetta "formativa" ovvero "sostitutiva" (che si ha quando il giudice la sostituisca integralmente, nel momento applicativo, alla norma positiva), di natura diversa rispetto alla equità cosiddetta "suppletiva" o "integrativa" (che trova attuazione quando la valutazione equitativa del giudice risulti funzionale al solo completamento della definizione della fattispecie relativamente ad aspetti o conseguenze che la norma applicabile non abbia espressamente definito). Ne consegue la insindacabilità del giudizio equitativo del giudice di pace (salva l'applicabilità dell'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. - ex art. 132 n. 4 stesso codice - ai casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione sul criterio di equità) pur quando risulti, in concreto, applicata una norma di diritto, previa implicita o esplicita dichiarazione della sua corrispondenza a regole di equità. Non è, pertanto, censurabile la determinazione, da parte del giudice di pace, del criterio equitativo secondo cui anche il conducente di un autoveicolo favorito dal diritto di precedenza conseguente a segnale di stop imposto al conducente di autoveicolo proveniente da altra strada che, con la prima, si intersechi, deve, in ogni caso, rallentare la velocità nell'approssimarsi all'incrocio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)